Fringe benefit ai lavoratori domenicali

L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 189 del 23 ottobre 2026, ha precisato che i buoni carburante e i buoni spesa multiuso previsti da un piano welfare, riconosciuti ai dipendenti che svolgono lavoro domenicale, rientrano tra i fringe benefit di cui all’art. 51, c. 3 del TUIR.

Tale norma prevede che i fringe benefit sono esenti fino al limite di 258,23 euro (elevato a 2.000 euro per i lavoratori con i famigliari a carico e a 1.000 euro per tutti gli altri per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027 dalla Legge n. 207/2024).

Resta fermo che, in caso di superamento del limite di esenzione applicabile, l’intero valore dei fringe benefit concorre alla formazione del reddito imponibile, e non soltanto la parte eccedente.

Il limite di esenzione trova applicazione anche se i beni e servizi vengono concessi attraverso documenti di legittimazione cartacei o elettronici (c.d. voucher) come previsto dall’art. 51, c. 3-bis del TUIR.Il dubbio che aveva avanzato l’azienda istante era che detti buoni, riconosciuti solo ai dipendenti che svolgevano il servizio domenicale e con importi differenziati in base alla fascia di appartenenza, potessero essere reddito di lavoro dipendente interamente imponibile, seppur precisando che il piano non era destinato a premiare la performance individuale, né costituiva un corrispettivo per le prestazioni lavorative o un premio di produttività o risultato.