Dimissioni giusta causa del dirigente: diritto alla prestazione nel periodo di preavviso

La Corte di Cassazione con ordinanza 18263 del 3 luglio 2024 ha statuito che la sospensione

unilaterale del rapporto decisa da parte datoriale a fronte dell’esercizio di un diritto del dipendente integra, a prescindere dalla sua durata, una ipotesi che consente al lavoratore di rassegnare le proprie dimissioni per giusta causa.

Il lavoratore, con qualifica di dirigente, ricorre giudizialmente al fine di veder accertare l’esistenza di una giusta causa con riferimento alle dimissioni rassegnate.

A fondamento della predetta domanda, il medesimo deduce che la società datrice, dopo aver ricevuto le dimissioni con preavviso inizialmente rassegnate, aveva disabilitato il suo account di posta elettronica aziendale e gli aveva impedito l’accesso al computer ed anche all’ufficio, tanto da costringerlo all’invio di una seconda dimissione, stavolta con effetto immediato.

Secondo i Giudici, dunque, in tali ipotesi, il dipendente – cui viene illegittimamente impedito di svolgere la propria prestazione – ha diritto a rassegnare le proprie dimissioni per giusta causa.