Turnisti: diritto alla relativa maggiorazione anche nel giorno di riposo compensativo
La Cassazione con l’ordinanza 23164 del 27 agosto 2024 afferma che l’indennità giornaliera, prevista a favore del personale del ruolo sanitario con orario di lavoro settimanale ripartito su 5 giorni lavorativi, con servizio articolato sui 3 turni, compete ogni qual volta il riposo sia chiaramente volto a consentire al lavoratore di recuperare il maggior stress psico-fisico.
Un infermiera ricorreva giudizialmente al fine di veder accertato il suo diritto a percepire, anche per il giorno non lavorato successivo a quello in cui era stata utilizzata nel turno notturno (dalle ore 20,00 alle ore 08,00), la maggiorazione prevista per i lavoratori turnisti.
La Corte d’Appello accoglieva la predetta domanda, ritenendo dovuta la richiesta maggiorazione anche per la giornata di riposo compensativo nel c.d. “smonto”.
Secondo i Giudici di legittimità, il compenso in questione è strettamente connesso alla penosità del lavoro prestato in turni e, dunque, non può non essere riconosciuto nei giorni in cui l’assenza è causalmente collegata all’organizzazione del lavoro in turni ed è funzionale al recupero della maggior durata della prestazione lavorativa.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla ASL datrice, ritenendo dovute le somme richieste dall’infermiere.