Start-up: nell’investimento agevolato non rientrano gli acquisti di azioni o quote di PMI innovative
Con la risposta a interpello n. 219 del 6 novembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in tema di start-up e PMI innovative, non possono rientrare nella nozione di investimento agevolato gli acquisti di azioni o quote di PMI innovative ammissibili mediante compravendita di partecipazioni già detenute da soggetti terzi.
Infatti, rientrano nella nozione di “investimento agevolato” esclusivamente i conferimenti in denaro, effettuati sia in sede di costituzione della start-up e/o PMI innovativa sia in sede di aumento del capitale sociale.
Rientrano nella nozione di “investimento agevolato” esclusivamente i conferimenti in denaro, effettuati sia in sede di costituzione della start up e/o PMI innovativa sia in sede di aumento del capitale sociale.
Inoltre, sono agevolati solo i conferimenti iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva sovrapprezzo delle azioni o quote della PMI innovativa.
La disposizione prevede poi altre modalità di investimento, tra cui la capitalizzazione dell’impresa target mediante lo strumento delle obbligazioni convertibili nonché la sottoscrizione di aumento di capitale mediante compensazione di crediti, ad eccezione di quelli originati da cessione di beni o prestazioni di servizi.