Cassazione: si integra il rischio da interferenza quando due aziende svolgono la medesima attività?

Con la sentenza 8297 del 28 febbraio 2025, la Cassazione afferma che, ai fini dell’integrazione del rischio interferenziale, è sufficiente che due aziende siano contemporaneamente coinvolte nel medesimo luogo di lavoro, a prescindere dal fatto che, nel momento del sinistro, stessero svolgendo la medesima attività.

La Corte d’Appello condannava il legale rappresentate dell’impresa subappaltatrice a seguito del decesso di un suo dipendente e del grave ferimento di altri due suoi dipendenti.

Il medesimo ricorreva per cassazione, sostenendo – tra le altre cose – l’insussistenza, nel caso di specie, del rischio interferenziale.

La Cassazione – confermando l’impugnata pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che tutti i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, devono cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e di protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto, coordinando gli interventi di protezione e di prevenzione dai rischi cui sono esposti i dipendenti, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso dell’imputato e conferma la sua colpevolezza rispetto ai reati ascrittigli