Il lavoro subordinato del familiare non convivente

Analizziamo il lavoro del familiare del datore di lavoro, nell’ambito dell’impresa individuale di quest’ultimo ovvero nella società di cui egli partecipa quale socio, al fine di individuare il corretto inquadramento giuridico del rapporto di lavoro, che si muove tra i ben distanti paletti della gratuità e della subordinazione, fino a manifestarsi in una situazione intermedia di tipo collaborativo.

CONTESTO NORMATIVO

Come noto, nell’ambito del lavoro svolto in azienda, si rileva la peculiare ipotesi dell’attività svolta da un familiare del datore di lavoro presso l’impresa di quest’ultimo.

Il tema che ci occupa porta a focalizzare la nostra attenzione, anzitutto, verso la corretta forma giuridica da assegnare a tale attività svolta dal familiare.

Posto che un simile tipo di lavoro può assumere diverse connotazioni occorre subito specificare come, in effetti, ciò che al fine risulta determinante è la situazione fattuale secondo la quale, detta attività, si estrinseca; ciò, soprattutto, ai fini della prova del corretto inquadramento.

Il lavoro del familiare può manifestarsi in ben distinte fattispecie, tanto da doversi distinguere alcune differenti ipotesi:

− lavoro svolto al solo fine di solidarietà familiare e in modo occasionale. Tale fattispecie, dato il carattere dell’occasionalità, risulta quindi estranea a ogni onere assicurativo;

− lavoro svolto in forma collaborativa. Ciò che caratterizza tale fattispecie dalla precedente è, appunto, la mancanza di occasionalità della prestazione del familiare, il quale al contrario agisce in modo continuativo nell’ambito dell’impresa.

Come vedremo, volendo concentrarci su quanto di nostro interesse, la decisione si focalizza sui seguenti aspetti: onere della prova ed esistenza di una presunzione di gratuità.

È di fondamentale importanza rilevare come sia stato statuito a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità che, nel caso di annullamento di rapporti di lavoro subordinato, sia onere del datore di lavoro interessato dimostrare l’esistenza del rapporto subordinato.

Stante il potere di autotutela, spettante in questo caso all’ INPS, detto Istituto risulta quindi legittimato a compiere atti di verifica, di rettifica e di valutazione di situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare d’ufficio, con effetto “ex tunc”, qualsiasi provvedimento che risulti “ab origine” adottato in contrasto con la normativa vigente.

Ne deriva, pertanto, che dovrà essere colui che intende far valere l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l’effetto, la valida attivazione del rapporto previdenziale-assicurativo che deve provare in modo certo l’elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione.

IMPLICAZIONI

Nella questione oggetto di approfondimento, Caio lavorava come dipendente e socio di un’azienda operante nel settore agricolo facente capo a suo padre con mansioni di agricoltore; all’esito dicontrolli operati da funzionari INPS era stata accertata l’insussistenza di un rapporto di lavoro

subordinato tra Caio e il datore di lavoro (suo padre).

Nella vicenda che ci occupa occorre precisare che nel caso di rapporto di lavoro subordinato, tra familiari, si deve provare la subordinazione stessa, attraverso la sussistenza dei suoi caratteri tipici, ma anche l’onerosità del rapporto.

Se, tuttavia, nel caso di convivenza si manifesta la presunzione di gratuità, fondata su esigenze solidaristiche intrinseche nel vincolo familiare che lega i soggetti, nel caso contrario della non convivenza non vige una contraria presunzione di onerosità, ragion per cui è necessario che questa sia dimostrata.

È stato infatti statuito che: in tema di onere della prova relativo al rapporto di lavoro subordinato, ove la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative fra persone legate da vincoli di parentela o affinità debba essere esclusa per l’accertato difetto della convivenza degli interessati, non opera ‘ipso iure’ una presunzione di contrario contenuto, indicativa dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato; ne consegue che la parte che faccia valere diritti derivanti da tale rapporto ha comunque l’obbligo di dimostrarne, con prova precisa e rigorosa, tutti gli elementi costitutivi e, in particolare, i requisiti indefettibili della onerosità e della subordinazione.

RISOLUZIONE SECONDO NORMA

Come abbiamo avuto modo di delineare nel corso dell’approfondimento, in ambito di rapporto di lavoro agricolo, il disconoscimento del rapporto di lavoro produce i suoi effetti sulla cancellazione nell’elenco dei braccianti agricoli, e quindi sull’annullamento dei periodi di lavoro dichiarati dal datore ai fini dell’accredito contributivo; ed anche sul punto è stato precisato che spetta al lavoratore l’onere probatorio per l’accertamento dello status di lavoratore agricolo, disconosciuto da INPS (“Cass. n.12001/2018 e n.2739/2016).

Il punto centrale nell’accertamento del rapporto di lavoro fra soggetti legati da vincolo familiare è dimostrare non soltanto la subordinazione, in tutti i suoi elementi caratterizzanti, ma anche l’onerosità; nel caso di convivenza vige la presunzione di gratuità fondata su esigenze solidaristiche e di collaborazione endofamiliare, ma in caso di non convivenza, non vigendo una presunzione contraria di onerosità del rapporto, occorre dimostrare, con rigore, tutti gli elementi della subordinazione, fra i quali l’onerosità.

RISOLUZIONE CASO PRATICO

Nella vicenda in oggetto, dunque, si evidenzia come nel caso di rapporto di lavoro dipendente tra

familiari vi siano delle attenzioni particolari da porre, al fine di evitare un possibile disconoscimento in sede ispettiva.

In primis si evidenzia come l’onere della prova, circa la genuinità del rapporto, spetti al datore di lavoro, il quale dovrà dimostrare la sussistenza dei caratteri tipici del tipo contrattuale; ciò, del resto, vale in ogni circostanza ove sussista un rapporto di lavoro di tal genere.In più, per il caso specifico, occorre andare a dimostrare, oltre ogni dubbio, l’onerosità del rapporto, stante la presunzione di gratuità valevole, peraltro, soltanto in una ben determinata situazione di fatto.

È stato infatti rilevato come tale presunzione si attivi nel caso vi sia una convivenza tra datore e familiare, ma è stato anche chiaramente esposto, al contrario, come non sussista una presunzione di onerosità in caso di non convivenza.

In tale situazione, infatti, sarà il datore di lavoro a dover dimostrare tale requisito imprescindibile.