Condotta antisindacale: quando il sindacato è legittimato ad agire
Per agire contro una condotta antisindacale, il sindacato deve dimostrare una dimensione nazionale effettiva, valutata sulla base della diffusione sul territorio e dell’attività sindacale concretamente svolta, anche nel settore produttivo interessato.
A precisarlo è la Corte di Cassazione, Sezione lavoro, con la sentenza 25184 del 10 settembre 2026.
La controversia nasce dal ricorso di un’organizzazione sindacale del comparto dei trasporti contro una società di trasporto pubblico locale.
Il sindacato sosteneva di avere una presenza diffusa sul territorio nazionale, documentata attraverso assemblee, scioperi e accordi, e ricordava di avere sottoscritto con la società diversi accordi
aziendali a partire dal 2014. A sostegno della propria posizione, richiamava anche il numero degliiscritti tra i dipendenti e i risultati ottenuti nelle elezioni delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU).
La Cassazione ha chiarito che ai fini della legittimazione ad agire contro una condotta antisindacale, nazionalità e maggiore rappresentatività del sindacato sono concetti distinti.
Per agire ai sensi dell’articolo 28 è necessario e sufficiente che l’associazione sindacale abbia una reale dimensione nazionale, dimostrata dalla diffusione organizzativa e dall’effettivo svolgimento dell’attività sindacale su tutto o almeno su gran parte del territorio nazionale.
Non è invece necessario che il sindacato sia comparativamente più rappresentativo sul piano nazionale. Un’organizzazione può quindi essere legittimata ad agire ai sensi dell’articolo 28 anche senza possedere i requisiti previsti dall’articolo 19 per accedere alle tutele rafforzate del Titolo III dello Statuto dei lavoratori.






