Trasporto: al via il credito d’imposta per il carburante

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 40 del 26 ottobre 2026, ha istituito il codice tributo da utilizzare nel modello F24 per fruire del credito d’imposta riconosciuto alle imprese di trasporto per la maggiore spesa sostenuta per l’acquisto di carburante.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, entro il 31 dicembre 2026, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate; ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione, comunicato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tramite il proprio cassetto fiscale.

Con la Risoluzione, l’Agenzia delle entrate ha istituito il codice tributo “7082”, denominato “Credito d’imposta a favore delle imprese esercenti le attività di trasporto per l’acquisto di carburante – articolo 3 del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33”, che deve essere utilizzato per fruire dell’agevolazione fiscale.

Riguardo alla compilazione del mod. F24, il codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Infine, il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale.