Proroga adempimenti al 31 ottobre per  lavoratori sportivi

Si è deciso di prorogare fino al 31 ottobre il termine entro cui compiere gli adempimenti relativi ai pagamenti dei periodi da luglio a settembre 2023 per le collaborazioni sportive.

La proroga si riferisce in modo esclusivo agli adempimenti e ai versamenti contributivi relativi ai periodi che vanno da luglio a settembre 2023, delle sole collaborazioni coordinate e continuative, come definite nell’articolo 28 del Dlgs n. 36/2021. In altre parole, la misura si applica alle collaborazioni sportive, mentre quelle di tipo amministrativo-gestionale, come definite nell’articolo 37 del Dlgs n. 36/2021, si ritengono escluse.

Di conseguenza ad oggi rimangono invariati i seguenti obblighi:

    1. La comunicazione dell’inizio del rapporto di lavoro, come stabilito nel comma 3, articolo 28, del Dlgs n. 36/2021. A seguito delle modifiche apportate dal Dlgs n. 120/2023. La comunicazione si può effettuare entro il trentesimo giorno successivo all’inizio del rapporto di lavoro ed è obbligatoria anche per coloro che ricevono compensi inferiori a 5.000 euro.

    2. L’iscrizione al Libro Unico del Lavoro, che può essere compiuta in un’unica soluzione, anche alla scadenza del rapporto di lavoro, entro trenta giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento. Ma è importante sottolineare che i compensi possono essere dati in anticipo.

    3. Il calcolo e il versamento dell’Irpef entro il 16 del mese successivo. Ciò vale per i lavoratori subordinati e per i collaboratori (sia sportivi che amministrativi/gestionali). In quanto i loro redditi rientrano nella categoria di reddito di lavoro dipendente o assimilato, con l’importo corrispondente incluso nel codice tributo 1001.

    4. Gli adempimenti Inail si considerano obbligatori solo per i collaboratori di tipo amministrativo/gestionale, come specificato nel comma 3, articolo 34, del Dlgs n. 36/2021. 

    5. Il calcolo e il versamento dei contributi relativi alle collaborazioni amministrative/gestionali. Non sono tuttavia state ancora comunicate le modalità di codifica nei flussi Uniemens per questa tipologia di collaborazioni. Comunque è stata applicata una riduzione dell’aliquota dal 35,03% al 27,03% con effetto dal 5 settembre 2023 (come indicato nel nuovo comma 4, articolo 37, del Dlgs n. 36/2021). Fatta salva qualsiasi diversa disposizione, dal 1° luglio al 4 settembre dovrebbe essere applicata l’aliquota piena del 35,03%.