Ferie e periodo di comporto, illegittimità del licenziamento

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 26997, depositata il 21 settembre 2023, ha stabilito che il lavoratore assente per malattia ha il diritto di richiedere la fruizione delle ferie maturate e non godute, al fine di interrompere il decorso del periodo di comporto. Questo diritto può essere esercitato in quanto non esiste una incompatibilità assoluta tra malattia e ferie. 

Tuttavia, tale richiesta, non comporta un obbligo del datore di lavoro di accettarla qualora esistano motivi organizzativi che ostacolino tale fruizione. Nell’ottica di bilanciare gli interessi contrapposti e nel rispetto delle clausole generali di correttezza e buona fede, è necessario che le motivazioni addotte dal datore di lavoro siano concrete ed effettive. La Cassazione inoltre conferma l’orientamento secondo cui, non sussistendo incompatibilità assoluta tra malattia e ferie, è illegittimo il licenziamento.