Effetti sull’importo della pensione con bonus per rinuncia a quota 103

I lavoratori del settore pubblico e privato che, avendo soddisfatto i requisiti per accedere alla pensione anticipata con il sistema della cosiddetta quota 103, possono scegliere di continuare a lavorare.

In tal caso è concessa loro la facoltà di rinunciare al versamento dei contributi pensionistici a proprio carico, scegliendo il diretto di accreditamento della relativa somma in busta paga. Quest’azione comporta un aumento della retribuzione netta. Tuttavia, in questa maniera si influisce in modo significativo sull’entità della futura pensione del lavoratore, avendo un impatto diretto sull’aliquota di finanziamento e sul calcolo della propria quota contributiva di pensione, legata ai contributi IVS.

Con la circolare n. 82/2023 ha fornito una serie di chiarimenti su questa opportunità, offerta ai lavoratori che soddisfano i requisiti per la pensione anticipata quota 103 e scelgono di prolungare il proprio impiego. Ai sensi dell’art. 1 comma 286 della legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022), sia i dipendenti del settore pubblico che quelli del settore privato possono rinunciare ai contributi pensionistici a proprio carico a partire dal 1° aprile 2023. Nel caso dei dipendenti pubblici, questa opzione è disponibile dal 1° agosto 2023. La rinuncia è valida solo per i contributi futuri, successivi alla data di decorrenza teorica della quota 103 e alla data della richiesta stessa, e può essere esercitata una sola volta.

A proposito dei datori di lavoro, la rinuncia dei dipendenti al versamento dei contributi determina l’esenzione da parte di questi ultimi del relativo pagamento, malgrado resti l’obbligo di versare la quota di contribuzione a carico dell’azienda. L’importo non versato e non trattenuto come contributo viene trasferito direttamente al lavoratore. Ed è imponibile fiscalmente ma non soggetto a contribuzione previdenziale.

L’Istituto previdenziale ha tenuto a precisare che questo incentivo non richiede il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). E non rientra tra gli incentivi occupazionali soggetti alle disposizioni dell’art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015. Inoltre, ha fatto sapere come l’incentivo interagisca con altri vantaggi contributivi, specificamente con riferimento all’esonero parziale dai contributi IVS a carico del lavoratore, come stabilito dalla L. 197/2022 e dal DL 48/2023, il cui beneficio viene ridotto di conseguenza a seguito della rinuncia alla quota 103.

Relativamente agli effetti sul calcolo della futura pensione del lavoratore, la rinuncia ai contributi IVS comporta una riduzione dell’aliquota relativa al finanziamento e al calcolo della propria quota contributiva di pensione. Ma la retribuzione utilizzata per determinare le quote retributive della pensione rimane invariata.

La circolare ha esibito diverse informazioni sulle modalità di calcolo per definire l’entità della perdita stimata sulla pensione. Il computo però è un’approssimazione e potrebbe variare in base a eventuali modifiche future dei parametri coinvolti. Considerazioni come la variazione della retribuzione, gli adeguamenti alla speranza di vita e i coefficienti di trasformazione influenzeranno l’entità effettiva dell’impatto del cosiddetto “Bonus Maroni” sulla pensione.