Rivalutazione del TFR per acconto datori di lavoro

I datori di lavoro sono tenuti a calcolare e versare l’acconto dell’imposta sostitutiva entro il 18 dicembre, sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto accantonato al 31 dicembre 2022. 

L’imposta sostitutiva sul fondo TFR dei lavoratori dipendenti, i quali non hanno assegnato le relative quote alla previdenza complementare, accantonato al 31 dicembre 2022, è dovuta nella misura del 17%. La base imponibile per il calcolo dell’imposta può essere determinando secondo il metodo storico ovvero secondo il metodo previsionale.

Relativamente all’anno 2023, il versamento si può compiere con il modello F24, in acconto, con il codice tributo 1712, entro il 18 dicembre 2023. Mentre il saldo si deve versare con il codice tributo 1713, entro il 16 febbraio 2024.