Gestione dipendenti pubblici e separata: prescrizione a dicembre 2024

L’INPS, con la circolare n. 58 del 22 aprile 2024, fornisce indicazioni riguardo l’inapplicabilità dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle pubbliche Amministrazioni alla Gestione dipendenti pubblici e alla Gestione separata.

E’ stato differito al 31 dicembre 2024 l’inapplicabilità dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle pubbliche Amministrazioni alla Gestione dipendenti pubblici per i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2019 e delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle medesime pubbliche Amministrazioni alla Gestione separata.

La misura si applica sia alla contribuzione relativa sia ai trattamenti pensionistici sia ai trattamenti di previdenza (trattamenti di fine servizio e di fine rapporto) dei quali sono beneficiari i lavoratori dipendenti.

Nuovi termini di decorrenza e prescrizione

Fino al 30 settembre 2012 il datore di lavoro può utilizzare il flusso di denuncia Uniemens/ListaPosPA o, in alternativa, l’applicativo “Nuova PAssWeb”. Per i periodi di servizio successivi al 31 dicembre 2013 e al 30 settembre 2012 il datore di lavoro deve utilizzare esclusivamente il flusso di denuncia Uniemens/ListaPosPA.

Le comunicazioni, laddove effettuate entro il termine del 31 dicembre 2024 e contenenti tutti gli elementi necessari per la quantificazione della contribuzione dovuta, determinano l’interruzione della prescrizione.

Per i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004, le pubbliche Amministrazioni, per la corretta implementazione delle posizioni assicurative individuali dei dipendenti iscritti alla Gestione ex INPDAP, sono tenute, al fine di ritenere assolti gli obblighi contributivi, a trasmettere all’INPS esclusivamente i flussi di denuncia mensile Uniemens/ListaPosPA.

Regime sanzionatorio

Le Amministrazioni pubbliche che provvederanno, entro il 31 dicembre 2024, all’adempimento, anche in modalità rateale, non saranno tenute a corrispondere le sanzioni civili.

Qualora la domanda di rateazione, pur presentata entro il 31 dicembre 2024, non sia definita con l’accoglimento, il beneficio dell’inapplicabilità del regime sanzionatorio non può trovare applicazione anche se, successivamente, una nuova istanza dovesse essere accolta.