Corte d’Appello di Milano: mancata applicazione del massimale contributivo, il datore è sempre responsabile?

La Corte d’Appello di Milano con sentenza 65 del 23 gennaio 2024 ha affermato che, in assenza dei presupposti di legge per l’applicazione del massimale, il datore di lavoro può essere esonerato dalla relativa responsabilità solamente se il mancato tempestivo versamento sia dovuto a caso fortuito o forza maggiore, cioè ad una causa a lui non imputabile.

L’azienda ricorre giudizialmente nei confronti della dirigente, chiedendone la condanna al pagamento di € 174.817,99 a titolo di risarcimento del danno, per avere la stessa erroneamente compilato il modulo relativo al massimale contributivo INPS e, conseguentemente, indotto in errore la società.

Secondo i Giudici, il datore non può dirsi completamente esente da responsabilità se risulti in possesso di documentazione ulteriore che espressamente contraddica la dichiarazione del lavoratore.

Rinvenendo quest’ultima fattispecie nel caso in esame – ove la società era in possesso dei CUD di un precedente rapporto di lavoro in cui risultava non applicato il massimale contributivo – la Corte d’Appello accoglie parzialmente l’appello della dipendente e riduce l’ammontare del risarcimento dalla stessa dovuto.