Cassazione: l’inquadramento INAIL deve seguire la classificazione dell’INPSi di lavoro operata dall’INPS ha effetto a tutti i fini previdenziali ed assistenziali. Per la sentenza, dunque, l’inquadramento dato dall’INPS

Con l’ordinanza 28531 del 6 novembre 2024 la Cassazione afferma che l’INAIL, al fine di procedere con l’inquadramento di un datore di lavoro, è tenuta seguire la classificazione operata dall’INPS.

Una società impugnava giudizialmente il provvedimento con cui l’INAIL rettificava d’ufficio la posizione della stessa a seguito del diverso inquadramento affidatole dall’INPS.

La Corte d’Appello rigettava la predetta domanda, dichiarando legittimo il provvedimento dell’INAIL.

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rilevava che la classificazione dei datori di lavoro operata dall’INPS ha effetto a tutti i fini previdenziali ed assistenziali.

Per la sentenza, dunque, l’inquadramento dato dall’INPS incide anche ai fini dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Secondo i Giudici di legittimità, pertanto, correttamente l’INAIL, nel caso di specie, si è adeguata alla decisione dell’Istituto previdenziale.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società.