Cooperative portuali: premio ordinario su retribuzione convenzionale
L’INAIL, con la circolare n.13 del 5 febbraio 2025, ha reso noto che anche alle cooperative derivanti dalla trasformazione di compagnie e gruppi portuali trova applicazione la retribuzione
convenzionale giornaliera da prendere a base per il calcolo del premio di assicurazione, rapportata a dodici giorni al mese ovvero a centoquaranta quattro giorni all’anno.
La suddetta retribuzione convenzionale giornaliera, che per effetto degli aggiornamenti annuali è stata aggiornata per l’anno 2024 nella misura di 119,42 euro, è da assumere anche come base per la liquidazione dell’indennità per inabilità temporanea e, su base annua, per la liquidazione della rendita per inabilità permanente.
Poiché, il venir meno del premio speciale unitario per i facchini ha riportato le compagnie i gruppi portuali trasformati in cooperative nella stessa condizione giuridica, ai fini del premio assicurativo, delle altre società originate dalla trasformazione, l’INAIL ritiene che anche per le cooperative il premio ordinario deve essere calcolato sulla retribuzione convenzionale giornaliera.