Lo stalking alla ex legittima il licenziamento per giusta causa

La Corte di Cassazione, con sentenza 4797 del 24 febbraio 2025 ha definitivamente confermato il licenziamento disciplinare per giusta causa di un istruttore della polizia municipale.

Il recesso era stato comminato a seguito di condotte persecutorie accertate e penalmente sanzionate poste in essere dal lavoratore ai danni della ex compagna.

Le condotte contestate si erano concretizzate in plurimi atti di stalking, consistiti in minacce gravi e reiterate molestie, che avevano causato, in capo alla ex, uno stato di ansia, paura e preoccupazione con modificazioni della condotta di vita.

L’istruttore di polizia aveva impugnato questa decisione davanti alla Corte di Cassazione.

La Corte, ha ritenuto che il comportamento del ricorrente avesse compromesso irrimediabilmente il rapporto fiduciario con l’amministrazione, giustificando così il licenziamento.

La condotta accertata, in altri termini, anche se extralavorativa, era di gravità tale da giustificare l’interruzione del rapporto di lavoro.

La Corte di Cassazione, ciò posto, ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la sentenza di secondo grado.