Rischi catastrofali: definito il parametro per il valore da assicurare

Sulla G.U. n. 124/2025 è stata pubblicata la Legge 78/2025 di conversione del DL 39/2025, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali, che tra le novità, rispetto al testo originario, stabilisce il parametro da assumere ai fini della determinazione del valore dei beni da assicurare.

In particolare, intervenendo sull’art. 1, comma 101 della L. 213/2023, si specifica che tale valore coincide, per i beni immobili, con il valore di ricostruzione a nuovo, per i beni mobili, con il costo di rimpiazzo e, per i terreni interessati dall’evento calamitoso, con il costo di ripristino delle condizioni.

La Legge di conversione introduce anche una deroga per le limitazioni all’oggetto del contratto di assicurazione previste all’articolo 1, comma 104, della legge n. 213/2023.

Tale disposizione stabilisce che il contratto di assicurazione prevede un eventuale scoperto o franchigia massima pari al 15% del danno e, altresì, che si applichino premi in misura proporzionale al rischio.

Nel dettaglio, il legislatore esclude l’applicabilità di tali limiti alle grandi imprese, come definite all’articolo 1, comma 1, lettera o), del decreto interministeriale n.18 del 2025, e alle società controllate e collegate che soddisfano entrambi i requisiti alla data di chiusura del bilancio.

Inoltre, le società controllate e collegate devono aver stipulato un contratto di assicurazione globale relativo all’intero gruppo aziendale.

Altra novità riguarda l’art. 1, comma 106 della L. 213/2023. Più precisamente si prevede che l’assicuratore sia tenuto ad assicurare esclusivamente gli immobili:

• Costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio ovvero ultimati nel momento in cui tale titolo non era obbligatorio;

• Oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o di condono.