Permessi Legge 104: esclusi in caso di mera convivenza non qualificata
I permessi ex Legge n. 104 spettano solo in presenza di un rapporto giuridicamente qualificato tra lavoratore e soggetto assistito.
La mera coabitazione non è sufficiente a legittimare il beneficio. In assenza dei requisiti, le somme percepite sono indebite e recuperabili, con esclusione del legittimo affidamento in caso di dichiarazioni non corrette.
Lo ha puntualizzato la Corte di Cassazione, Sezione lavoro, con ordinanza 10976 del 24 aprile 2026.
La vicenda all’esame della Suprema Corte trae origine dalla fruizione dei permessi ex Legge n.104/92 da parte di una lavoratrice per assistere un familiare non rientrante nei limiti di parentela previsti (si trattava del cugino del coniuge).
L’INPS ha successivamente disposto la revoca del beneficio, accertando l’assenza dei requisiti normativi e avviando il recupero delle somme erogate. Sia il Tribunale sia la Corte d’Appello hanno confermato la legittimità dell’operato dell’Istituto, escludendo l’estensione del diritto in presenza di mera convivenza.
La Cassazione ha chiarito che il beneficio è riconosciuto esclusivamente in presenza di un rapporto giuridicamente qualificato tra lavoratore e soggetto assistito, quale coniugio, unione civile, convivenza di fatto o parentela entro i limiti previsti.






