Partite IVA inattive: cambiano i criteri per individuarle e le modalità per comunicare la chiusura d’ufficio
Con Provvedimento 12 ottobre 2026, n. 277710, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le disposizioni (modificando il precedente Provvedimento 3 dicembre 2019,n. 1415522) per la chiusura d’ufficio delle partite IVA dei soggetti che non hanno esercitato attività d’impresa, artistiche o professionali nelle tre annualità precedenti.
Tra le novità introdotte, il Provvedimento prevede la possibilità di basare i controlli, oltre che sulle informazioni già presenti in Anagrafe tributaria, anche sui dati delle fatture elettroniche, dei corrispettivi telematici e dei versamenti effettuati spontaneamente dai contribuenti.
Inoltre, il documento chiarisce che:
• per i soggetti diversi dalle persone fisiche (società, enti), qualora non emergano elementi che ne provino l’operatività, la procedura comporta non solo la chiusura della partita IVA, ma anche la contestuale estinzione del codice fiscale;
• la comunicazione preventiva di chiusura è notificata al domicilio digitale o, in assenza, tramite raccomandata A/R al domicilio fiscale. L’avviso è inoltre reso disponibile nell’area riservata del Cassetto fiscale e notificato tramite App IO;
• la chiusura d’ufficio si perfeziona decorsi 60 giorni dalla ricezione o dalla messa a disposizione della comunicazione. Entro tale termine, il contribuente può opporsi rivolgendosi agli uffici territoriali. In fase successiva, è comunque consentito richiederne la riattivazione motivata, che avrà effetto retroattivo senza soluzione di continuità.






