Cassazione: quando sorge il diritto al buono pasto?
La Corte di Cassazione con ordinanza 21440 del 31 luglio 2024 afferma che la consumazione del pasto è collegata alla pausa di lavoro ed avviene nel corso della stessa e, laddove la contrattazione collettiva lo preveda, il diritto alla mensa (o ai sostitutivi buoni pasto) sorge ogniqualvolta la prestazione ecceda le sei ore.
La lavoratrice, dipendente turnista presso un ospedale, ricorre giudizialmente al fine di veder accertato il suo diritto alla erogazione dei buoni pasto per ogni turno eccedente le sei ore.
La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva che il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva, ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società e conferma la debenza dei richiesti buoni pasto.