Anzianità di servizio: la CGUE riconosce a insegnanti precari  stessi diritti di quelli di ruolo 

La Corte di Giustizia Europea, con la Sentenza relativa alla causa C-270/22 del 30 novembre 2023, si è pronunciata in materia di tutela del docente a tempo determinato e della rilevazione dell’anzianità di servizio connessa all’immissione in ruolo a tempo indeterminato. 

La Corte ha concluso che l’articolo 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato deve essere interpretato nel senso che si oppone ad una normativa che, relativamente al riconoscimento dell’anzianità di un lavoratore al momento della sua nomina come dipendente pubblico di ruolo, escluda i periodi di servizio prestati nell’ambito di contratti a tempo determinato che non superino i 180 giorni in un anno scolastico. O non siano eseguiti in modo continuativo dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale. 

Questa esclusione si applica a prescindere dal numero effettivo di ore lavorate. La normativa dovrebbe limitare a due terzi il calcolo dei periodi che superano le scadenze e che eccedono i quattro anni, con l’opportunità di recuperare il rimanente terzo dopo un determinato numero di anni di servizio. Pertanto, ai fini dell’anzianità, si devono considerare tutti i giorni lavorati nei contratti a termine, a condizione che le mansioni siano equivalenti e in assenza di una valida motivazione che giustifichi un trattamento differenziato tra insegnanti precari e di ruolo.