Apprendistato: nullo se il piano formativo individuale non è scritto

La Corte di Cassazione, con la sentenza 13 marzo 2024 n. 6704, ha deciso che è nullo il contratto di apprendistato se anche il piano formativo individuale non è stato stipulato per iscritto oppure non è contenuto nel contratto stesso.

Nel caso in esame, una lavoratrice si era rivolta al Tribunale del lavoro affinché venisse dichiarata la nullità del contratto di apprendistato, chiedendo la condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive quantificate anche sulla base del maggior orario di lavoro in concreto osservato.

La Suprema Corte ha anche evidenziato che l’elemento formativo qualifica la causa stessa del contratto di apprendistato professionalizzante e ciò rende particolarmente stringente la necessità che la volontà negoziale del lavoratore, nell’accedere al tipo contrattuale in questione, si formi sulla base della piena consapevolezza del percorso formativo proposto e della sua idoneità a consentire l’acquisizione della qualifica alla quale l’apprendistato è finalizzato.

Questa soluzione è quella maggiormente idonea a prevenire abusi della parte datoriale nella concreta configurazione del percorso formativo, una volta che il piano formativo individuale risulti cristallizzato nel documento contrattuale e non in un documento esterno al contratto.