Responsabilità 231: sì per le società unipersonali autonome
Con sentenza 22082 del 12 giugno 2025 la Corte di Cassazione, è tornata a pronunciarsi sulla questione dell’applicazione della disciplina prevista dal Decreto legislativo 231/2001 alle società di capitali unipersonali, confermandone l’ammissibilità in presenza di determinate condizioni organizzative e funzionali.
Nel caso oggetto della decisione, l’amministratore unico di una società era stato ritenuto responsabile di violazioni in materia ambientale con riferimento alla gestione di rifiuti.
La società era stata destinataria di una sanzione ai sensi dell’art. 25-undecies del D.lgs. 231/2001.
La difesa aveva sostenuto che non vi fosse distinzione tra la società e il suo unico rappresentante, e che l’ente non avesse tratto alcun effettivo vantaggio.
La Corte ha respinto tali rilievi, ritenendo invece corretta la valutazione della Corte d’Appello, secondo cui l’ente disponeva di un patrimonio autonomo. la società aveva dipendenti propri, era stato accertato un risparmio di spesa a favore della società quantificabile in circa 300.000 euro, derivante dalla mancata osservanza della normativa ambientale.
La Corte ha pertanto concluso per l’esistenza di una soggettività autonoma dell’ente, distinta da quella del socio-amministratore, con conseguente legittimità della sua responsabilizzazione ai sensi del D.lgs.231/2001.