Non è più retroattiva la rettifica dell’errato inquadramento INAIL

L’INAIL, con la circolare n. 28 del 12 giugno 2026, ha precisato, tra l’altro, che in caso di erroneo inquadramento del datore di lavoro in una gestione tariffaria diversa dalla classificazione aziendale effettuata dall’INPS, la rettifica decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l’INAIL comunica al datore di lavoro il provvedimento adottato, in caso di modifica d’ufficio.

Invece, se la rettifica è avvenuta su domanda del datore di lavoro, gli effetti della stessa decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda.

Le nuove modalità di rettifica hanno effetto dal 1° gennaio 2026 e superano la previsione previgente secondo cui il provvedimento aveva effetto dalla data di decorrenza del provvedimento dell’INPS.

Però la nuova regola dell’irretroattività della rettifica subisce due eccezioni che sono:

a) erronea o incompleta denuncia del datore di lavoro che ha comportato il versamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto: si applicano in tali casi anche le sanzioni previste per l’erronea o incompleta denuncia;

b) erroneo inquadramento non addebitabile al datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio maggiore di quello effettivamente dovuto. È facoltà del datore di lavoro, ricorrendone i presupposti, chiedere l’applicazione dell’articolo 2033 c.c..

In questi casi gli effetti della rettifica decorrono retroattivamente, ossia dalla data in cui l’esatto inquadramento doveva essere applicato.