Sanzioni amministrative tributarie e responsabilità del contribuente

La Corte di Cassazione con ordinanza 25158 del 19 settembre 2024 ha statuito che va escluso che il contribuente possa considerarsi esente da responsabilità per eventuali mancanze nel pagamento delle imposte, laddove non abbia adeguatamente vigilato sull’operato del commercialista cui erano affidate le incombenze fiscali.

Nel caso esaminato, il contribuente, titolare di impresa individuale, aveva impugnato un avviso di accertamento con cui erano stati accertati maggiori ricavi e recuperate IRPEF, IRAP e IVA oltre sanzioni e accessori.

Il contribuente, in particolare, aveva dedotto che l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi era ascrivibile all’infedele comportamento del proprio consulente.

La Commissione tributaria regionale aveva parzialmente accolto le sue ragioni, ritenendo che le sanzioni tributarie non fossero dovute in quanto le violazioni erano ascrivibili al comportamento del commercialista e il contribuente aveva sporto denuncia nei confronti del medesimo.

L’Agenzia delle Entrate si era quindi rivolta alla Suprema corte, deducendo che il contribuente non poteva andare esente da responsabilità per i comportamenti assunti dal proprio consulente ove non avesse vigilato sul suo operato.

La Corte ha stabilito che il contribuente non può considerarsi esente da responsabilità se non prova di aver vigilato sull’operato del consulente. La sola denuncia penale contro il professionista non è sufficiente a escludere la colpa del contribuente.