Il convivente di fatto del datore ha diritto all’ANF
La Corte costituzionale, con la sentenza numero 120, depositata in data 22 luglio 2025, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione all’art. 2 del
del D.P.R. 797/1955, nella parte in cui esclude la spettanza dell’ANF al coniuge del datore di lavoro e non al convivente di fatto.
La Corte ha chiarito che la ratio della norma può essere ravvisata nell’esigenza di non erogare il beneficio a un nucleo familiare comprendente lo stesso datore di lavoro, al fine di evitare una forma di “autofinanziamento”.
Dunque, la norma censurata non può ritenersi in contrasto con l’articolo 3 della Costituzione per il fatto di non assimilare, ai fini dell’esclusione dall’ANF, il convivente di fatto al coniuge, dal momento che, ai fini della concessione dell’ANF e della sua quantificazione, il nucleo familiare comprende solo il coniuge e non il convivente di fatto, in base all’articolo 2, comma 6, del decreto- legge numero 69 del 1988.
La convivenza di fatto rileva solo in presenza di un contratto di convivenza, stipulato ai sensi dell’articolo 1, comma 50, della legge numero 76 del 2016. La disciplina dell’ANF (nelle ipotesi
residuali in cui è ancora applicabile) risulta, pertanto, armonica, vista la coerenza tra la mancata considerazione della convivenza ai fini della concessione dell’assegno e la stessa mancata considerazione ai fini della sua esclusione.