Dalla Cassazione: lavoro carcerario e diritto alla NASpI

Alla Suprema Corte viene sottoposta la questione riguardante la configurabilità o meno dello stato di disoccupazione involontaria come requisito necessario per conseguire la NASpI nel lavoro svolto dal detenuto all’interno e alle dipendenze dell’Istituto carcerario.

Con l’Ordinanza n. 27115 del 18 ottobre 2026, gli Ermellini ricordano che l’unicità del rapporto di lavoro perdura anche durante le fasi di sospensione (ove l’Amministrazione garantisce la rotazione fra detenuti) non qualificabili come cessazione del rapporto, il cui frazionamento, invece, richiederebbe una rinnovata programmazione di esigenze lavorative, di riformulazione di elenchi, di rivalutazione degli aspetti logistici, di sicurezza, di comparazione fra numero di lavoratori e prestazioni richieste. In sostanza, finché permane la struttura organizzata del lavoro sotto forma di rotazione, il rapporto di lavoro continua; quindi, non c’è alcuna cessazione tra una chiamata e l’altra nell’ambito di un unico programma.

La conclusione del rapporto di lavoro potrebbe invece discendere da altre cause, come la cessazione della detenzione, lo stato di salute del detenuto o l’idoneità al lavoro. In virtù di ciò, la Cassazione risponde al quesito evidenziando che occorre verificare nel caso concreto se la temporanea inattività lavorativa susseguente al meccanismo di rotazione avviato fra i detenuti all’interno del sistema carcerario costituisca un’ipotesi di cessazione ed integri uno stato di disoccupazione involontaria.