In bicicletta invece di prestare assistenza? Licenziato per abuso di permessi 104
La Corte di Cassazione con ordinanza 2157 del 30 gennaio 2025 ha specificato che l’uso improprio del permessi 104, se sistematico e finalizzato a scopi estranei all’assistenza del familiare disabile, costituisce una violazione grave del rapporto di fiducia tra dipendente e datore di lavoro, tale da legittimare il licenziamento per giusta causa.
Nel caso di specie, la condotta del lavoratore è stata ritenuta contraria ai principi di correttezza e buona fede, dal momento che l’assenza dal lavoro era stata sistematicamente utilizzata per scopi personali, e non per l’assistenza al familiare disabile.
La Suprema Corte ha inoltre chiarito che, sebbene la normativa non imponga una sorveglianza costante del lavoratore durante la fruizione dei permessi, il tempo dedicato deve risultare funzionale alla finalità per cui il beneficio è concesso.
Nel caso in esame, le evidenze raccolte avevano dimostrato che il dipendente aveva impiegato una parte rilevante del permesso per attività estranee, il che configurava un abuso del diritto e giustificava il licenziamento.