Il CCNL va scelto con criteri oggettivi

La Corte di cassazione, con l’Ordinanza n. 27719 del 17 ottobre 2025, ha deciso che l’individuazione del CCNL da applicare in azienda è rimessa all’autonomia negoziale delle parti, esercitata attraverso l’iscrizione ad un sindacato o ad un’associazione imprenditoriale oppure sulla scorta di un comportamento concludente, a prescindere dal criterio dell’attività svolta.

Nel caso in esame, alcuni lavoratori si erano rivolti al Tribunale del lavoro affinché accertasse che il loro rapporto fosse regolato, al pari degli altri dipendenti, dal CCNL aziende municipalizzate di igiene urbana, anziché da quello applicato fin dalla data della loro assunzione in ragione dell’attività svolta (CCNL gas-acqua).

Nei primi due gradi di giudizio i lavoratori sono risultati soccombenti poiché secondo i giudici territoriali l’iscrizione del datore di lavoro all’associazione firmataria del contratto collettivo di lavoro coerente con l’attività svolta dai lavoratori vincolava solo nei confronti del sindacato e non nei confronti dei lavoratori e non comportava l’obbligo di applicare lo stesso contratto di lavoro, dovendo ritenersi prevalente la scelta delle parti in sede di stipulazione del contratto individuale di applicare un differente contratto collettivo.

I lavoratori hanno proposto così ricorso alla Suprema Corte, la quale, ha ribadito che in presenza di più attività economiche svolte dal datore di lavoro, iscritto ad un’associazione di categoria che ha sottoscritto un CCNL coerente con il tipo di attività esercitata dai lavoratori, non può essere applicato ad alcuni dipendenti un CCNL differente (che prevede una retribuzione minore) solo perché è iscritto ad altra organizzazione sindacale che ha stipulato un contratto collettivo relativo a un diverso settore di attività che non è coerente con quella svolta da questi ultimi lavoratori