Nullità del patto di non concorrenza per indeterminatezza del corrispettivo
Alfa, società bancaria attiva nel recupero crediti, lamentando lo sviamento di clientela ad opera di suoi ex dipendenti, entrambi private banker, verso un’azienda concorrente, aveva adito il Tribunale di xxx per ottenerne la condanna al pagamento della penale prevista per la violazione del patto di non concorrenza.
Analizziamo dunque i profili normativi e giurisprudenziali del patto di non concorrenza.
CONTESTO NORMATIVO
Come noto, ai sensi dell’art 2125 cod civ.il patto di non concorrenza è un accordo autonomo, distinto dal contratto di lavoro, e può essere stipulato al momento dell’assunzione, nel corso del rapporto di lavoro ovvero alla sua cessazione.
Richiede precise condizioni di forma, contenuto, infatti ai sensi dell’art 2125 cod civ “il patto con il quale si limita lo svolgimento dell’attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo”.
Pertanto, il patto deve risultare da un atto scritto, prevedere un compenso in favore del lavoratore, proporzionato alla limitazione imposta (tipicamente tra il 15% e il 40% della retribuzione annua lorda, con una prassi che suggerisce almeno il 30%), e deve circoscrivere l’attività vietata in termini di competenze professionali, area geografica e durata temporale, che non può eccedere 3 anni per i lavoratori non dirigenti e 5 anni per i dirigenti. Durate superiori si riducono automaticamente a questi limiti.
Dal punto di vista strutturale il patto di non concorrenza costituisce una fattispecie negoziale autonoma, dotata di una causa distinta, configurando un contratto a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive, in virtù del quale il datore di lavoro si obbliga a corrispondere una somma di denaro o altra utilità al lavoratore, e questi si obbliga, per il tempo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, a non svolgere attività concorrenziale con quella del datore.
Dal punto di vista degli interessi meritevoli di tutela regolati dal patto, la Suprema Corte ha in più occasioni affermato che le clausole di non concorrenza sono finalizzate, da un canto, a salvaguardare l’imprenditore da qualsiasi “esportazione presso imprese concorrenti” del patrimonio immateriale dell’azienda, trattandosi di un bene che assicura la sua resistenza sul mercato e il suo successo rispetto alle aziende concorrenti, e, d’altro canto, a tutelare il lavoratore subordinato, affinché le dette clausole non comprimano eccessivamente le possibilità di poter indirizzare la propria attività lavorativa verso altre occupazioni, ritenute più convenienti.
In tema di determinabilità, il giudice di legittimità ha ripetutamente affermato che il patto di non concorrenza, anche se stipulato contestualmente al contratto di lavoro subordinato, rimane autonomo da questo, sotto il profilo prettamente causale, per cui il corrispettivo con esso stabilito, essendo diverso e distinto dalla retribuzione, deve possedere soltanto i requisiti previsti in generale per l’oggetto della prestazione dall’articolo 1346, cod. civ., e quindi deve essere determinato o determinabile.
IMPLICAZIONI
Nella questione oggetto di approfondimento, Alfa, società bancaria attiva nel recupero crediti, lamentando lo sviamento di clientela a opera di suoi ex dipendenti, entrambi private banker, verso un’azienda concorrente, aveva adito il Tribunale di xxx per ottenerne la condanna al pagamento della penale prevista per la violazione del patto di non concorrenza.
Il patto di non concorrenza, anche se è stipulato contestualmente al contratto di lavoro subordinato, rimane autonomo da questo, sotto il profilo prettamente causale. In virtù della predetta autonomia, il rapporto di lavoro si riduce a mera occasione di stipula di quel patto, atteso che quest’ultimo è destinato a regolare i rapporti tra le parti, per definizione, proprio a partire da un momento successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
Di conseguenza, posto che il corrispettivo del patto costituisce il compenso per tale autonoma obbligazione di “non facere” – non rilevando a tal fine se lo stesso venga erogato in costanza di rapporto di lavoro oppure al termine o dopo la cessazione di questo, per esempio periodicamente per la durata dell’obbligazione di non facere – e cristallizzandosi i rispettivi obblighi al momento della sottoscrizione, la sua congruità va valutata ex ante, ossia alla luce del tenore delle clausole, e non per quanto poi in concreto possa accadere.
Il patto di non concorrenza può essere sottoscritto dal datore di lavoro e dipendente in ogni momento del contratto di lavoro (all’assunzione, durante il rapporto o alla cessazione di esso), per regolamentare e limitare l’attività del prestatore di lavoro dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
Oltre alla forma scritta, i requisiti di validità di simile patto sono la determinatezza di oggetto e luogo e la congruità del corrispettivo. L’assenza di previsione della durata o la clausola di durata superiore a quella prevista dal Legislatore non determina nullità dell’intero accordo, ma l’applicazione del termine di legge.
La ratio della norma, come spesso accade nel nostro ordinamento, mira fondamentalmente a realizzare un equilibrio degli interessi opposti delle parti del rapporto di lavoro, con flessibilità di adattamento della regola generale secondo le circostanze del caso concreto: l’esigenza del datore di lavoro di salvaguardare il know how aziendale e in generale l’attività di impresa, limitando l’utilizzo da parte del dipendente a fini concorrenziali delle competenze acquisite nel corso del rapporto di lavoro; e, d’altra parte, l’esigenza del lavoratore di utilizzare in altro successivo rapporto di lavoro, e in altre aziende, la professionalità maturata nella prosecuzione della propria attività lavorativa.
Il patto di non concorrenza costituisce una fattispecie negoziale autonoma, dotata di una causa distinta rispetto al contratto di lavoro, configurando un contratto a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive, in forza del quale il datore di lavoro si obbliga a corrispondere una somma di danaro al lavoratore e questi si obbliga, per un tempo stabilito successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, a non svolgere attività concorrenziale con quella del datore.
La determinatezza, o quantomeno determinabilità, dell’oggetto costituisce il requisito previsto in generale per l’oggetto della prestazione di qualsivoglia contratto, ai sensi dell’art. 1346, c.c. (cfr. Cass. 8 aprile 2025, n. 9258).
Ai fini dell’art. 2125, c.c., e per univoco e consolidato orientamento giurisprudenziale, i confini del patto di non concorrenza debbono essere specificatamente individuati al momento della sottoscrizione del patto (cfr. Cass. 16 maggio 2025, n. 13050), in relazione all’oggetto, al luogo, al corrispettivo e alla durata.
RISOLUZIONE SECONDO NORMA
Come abbiamo avuto modo di delineare nel corso dell’approfondimento, quindi, sussistono 2 diversi piani di indagine in relazione all’analisi del corrispettivo del patto di non concorrenza, quello della determinatezza o determinabilità e quello della sua congruità, per cui l’esito della prima indagine non deve condizionare la seconda (cfr. in particolare, sul punto, Cass. n. 9263/2025).
Se determinato o determinabile, in secondo luogo, va verificato, ai sensi dell’art. 2125 c.c., che il compenso pattuito non sia meramente simbolico o manifestamente iniquo o sproporzionato, in rapporto al sacrificio richiesto al lavoratore ed alla riduzione delle sue capacità di guadagno, indipendentemente dall’utilità che il comportamento richiesto rappresenta per il datore di lavoro e dal suo ipotetico valore di mercato, e che il patto non sia di ampiezza tale da comprimere la esplicazione della concreta professionalità del lavoratore in termini che ne compromettano ogni potenzialità reddituale; consegue comunque la nullità dell’intero patto all’eventuale sproporzione economica del regolamento negoziale.
La Suprema Corte ha, in tal senso, ribadito come, ai fini della validità del patto, i limiti di oggetto, di tempo e di luogo dell’attività consentita successivamente al rapporto di lavoro, così come il corrispettivo, debbano essere determinati o, quantomeno, determinabili sin dal momento della stipulazione del patto, al fine di consentire una corretta formazione del consenso delle parti (cfr. Cass. n. 11765/2025 e, nello stesso senso, n. 13050/2025).
RISOLUZIONE CASO PRATICO
Nella vicenda in oggetto, dunque, la Cassazione ha rilevato che il patto di non concorrenza costituisce una fattispecie negoziale autonoma, dotata di una causa distinta, configurando un contratto a titolo oneroso ed a prestazioni corrispettive.
Secondo i Giudici di legittimità, dunque, il patto di non concorrenza, anche se è stipulato contestualmente al contratto di lavoro subordinato, rimane autonomo da questo sotto il profilo prettamente causale.
Per la sentenza, quindi, visto che il corrispettivo del patto costituisce il compenso per tale autonoma obbligazione di “non facere”, la sua congruità va valutata ex ante, ossia alla luce del tenore delle clausole e non per quanto poi in concreto possa accadere.
Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dalla banca, cassando con rinvio l’impugnata sentenza






